La responsabilità risarcitoria di banche e intermediari finanziari per i danni causati dal promotore finanziario al risparmiatore

LA BANCA RISPONDE IN CASO DI TRUFFA DEL PROMOTORE FINANZIARIO IN DANNO DEL RISPARMIATORE

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18/12/2015 n° 25442

Fonti normative:

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

art. 31 c. 3: “Il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”;

art. 21 c. 1: “1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.”

Punti salienti:

1) L’intermediario finanziario abilitato – quale era B.N.L. Investimenti Sim – risponde di un illecito compiuto in danno di terzi – D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, – dal suo promotore che lo abbia commesso in tale veste, con conseguente responsabilità dell’intermediario per effetto della correlazione essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria – tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari, il cui espletamento abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita, tanto più se al fatto dannoso abbia concorso un comportamento colpevole dell’intermediario, che abbia omesso di osservare i doveri prescritti dalla legge – D.Lgs. n. 58 del 1998.

2) L’incarico affidato da detta Banca al T. ha agevolato la condotta criminosa di costui – senza che perciò sia elisa la corresponsabilità dell’intermediario (art. 31.3 del precitato D.Lgs.) – non avendo questi assolto l’onere non soltanto di provare di aver agito con la circostanziata, specifica diligenza richiesta (art. 23, comma 6 stesso D.Lgs.), ma altresì avendo denotato, nell’omettere reiteratamente di effettuare i dovuti controlli – tanto che, evidenzia la Corte di merito, decine di investitori erano stati truffati per svariati milioni di Euro – di riporre una fiducia assoluta nel suo promotore, che aveva continuato a disporre della modulistica di investimento dell’intermediario, in modo che l’investitore non potesse dubitare del suo potere di raccogliere ordini e di riceverne il pagamento, avallati dal rendiconto proveniente dall’intermediario;

3) La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle – assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera Consob e 94, comma 6 del regolamento intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabileratione temporis, e della cui violazione risponde l’intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull’andamento dell’investimento) – non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente.

CORRESPONSABILITA’ NEL DANNO DA PARTE DEL RISPARMIATORE

Cassazione civile, sez. III, 11/06/2009, n. 13529

La banca è responsabile in solido ogni volta che il danno risulta causato dal promotore finanziario nell’ambito delle attività legate alle incombenze di cui il professionista è investito. Il cliente, però, non è esente da colpe se all’atto della richiesta di disinvestimento viola le regole accettando di versare le somme di sua pertinenza sul conto personale del promotore.

Cassazione civile, sez. I, 24/07/2009, n. 17393

In tema di intermediazione mobiliare, qualora il promotore finanziario si sia indebitamente appropriato delle somme di denaro consegnategli dall’investitore, la consegna delle stesse con modalità difformi da quelle prescritte dall’art. 5, comma 8, l. 2 gennaio 1991 n. 1 e dal regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991 non vale ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell’agente e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente. Ed infatti la richiamata normativa è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore, e non può essere interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa concorrente o esclusiva, a meno che non emerga la collusione o quantomeno la fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest’ultimo gravanti.


RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Tribunale Arezzo 11/10/2013

Fonte normativa: artt. 2049 c.c. 31 comma 3 d.lgs. 58/98

Va infine accolta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. E’ vero infatti che, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, tuttavia tale prova può essere pacificamente raggiunta anche attraverso presunzioni semplici (che anzi costituiscono il mezzo di prova più frequente, viste le caratteristiche di questo tipo di danno).

Nella fattispecie, anzitutto, la condotta posta in essere dal promotore possiede tutte le caratteristiche dell’illecito penale e, comunque, viola diritti dotati di copertura costituzionale (cfr. art. 47 Cost. sulla tutela del risparmio). In secondo luogo, la difesa di parte attrice ha evidenziato e provato una serie di elementi (l’età avanzata degli attori; il lungo corso del rapporto fiduciario con il promotore e le aspettative di rendimento collegate alla finalità di acquisto di un’abitazione indipendente; la scoperta della perdita integrale dei propri risparmi in modo improvviso ed imprevisto, nell’imminenza di impegni contrattuali particolarmente gravosi; l’entità della somma andata dispersa e la necessità di ricorrere al credito bancario) che nel loro complesso consentono di ritenere provato un forte carico di sofferenza soggettiva derivato agli attori in conseguenza dell’illecito. Il danno in questione, tenuto conto di tutti gli aspetti sopra evidenziati, può essere liquidato equitativamente in non meno di euro 8.000,00 per ciascuno degli attori, importo già attualizzato.

Tribunale Arezzo, 06/07/2015, n. 787

Il giudice non reputa raggiunta da parte degli attori una prova adeguata di una vera e propria compromissione della salute, ossia dell’equilibrio fisiopsichico dei coniugi E.B. e S.A.. A tal fine, va ricordato che lo stesso medico di base degli attori, dott. A.F., udito all’udienza del 3.10.2013, ha sì riferito, confermando il capitolo 3) della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che nell’aprile 2008 E.B. fu colto da un malore allorquando fu messo al corrente del reato subito (sul punto, vedi anche teste G.T., consulente finanziario), ma ha specificato che il B. soffriva già di tumore e di non essere in grado di istituire nessi causali fra il malore e la notizia della appropriazione indebita ovvero la neoplasia. Il giudice non dubita che, come risulta anche dalle altre testimonianze, per i due anziani coniugi la conoscenza della truffa/appropriazione indebita subita abbia determinato un fortissimo dolore: una simile conclusione, del resto, la si può trarre anche solo mediante presunzioni semplici, dal momento che, trattandosi – per quanto consti in causa – di piccoli risparmiatori, rientra nel novero dell’ordinario che la perdita del denaro che rappresenta il frutto delle proprie fatiche ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell’abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro. Tuttavia, la dimostrazione puntuale di una lesione biologica quale conseguenza del reato subito manca. Sicché a poco vale, sotto questo specifico profilo, la dimostrazione dello stato di depressione di E.B. o della moglie, trattandosi di nocumenti che, in quanto concretino vere e proprie malattie, potrebbero essere sorte da altri fattori.

Gli elementi raccolti sui patimenti dei coniugi, peraltro, trovano senz’altro rilievo nel guidare il potere equitativo del giudice nel liquidare quella porzione di danno non patrimoniale che consiste, per l’appunto, nella perturbazione della sfera psichica, e che si era soliti denominare danno morale e che, nel caso di specie, è risarcibile, trovando titolo nella commissione di un reato. Si reputa quindi congruo, in base a tutto quanto sin qui scritto, liquidare a ciascuno dei due coniugi la somma, all’attualità, di euro 20.000,00.

Per informazioni e per fissare un appuntamento, l’Avv. Daniele Aliprandi può essere contattato al numero 338/3357604 oppure all’indirizzo e-mail aliprandidaniele@libero.it

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